La tredicesima mensilità prevista a dicembre quali regole fiscali prevede?

L’istituto della “tredicesima mensilità” è stato introdotto nel nostro ordinamento giuslavoristico dal regime fascista con il contratto collettivo nazionale del lavoro degli operai dell’industria datato 05 agosto 1937. Inizialmente questa mensilità aggiuntiva non era un adempimento obbligatorio per il datore di lavoro, e  solamente con l’accordo Interconfederale per l’industria del 27.10.1946  l’istituto  venne reso obbligatorio per il settore  dei lavoratori dell’industria;  in seguito il  D.P.R. n. 1070 del 1960 estese tale diritto ai lavoratori dipendenti di qualsiasi settore assumendo il nome di “Gratifica Natalizia”.

La tredicesima mensilità rientra nel concetto della “retribuzione differita” ovvero quella parte di retribuzione che il lavoratore matura nel corso dell’anno e che percepisce una sola volta.

A CHI SPETTA LA TREDICESIMA MENSILITA’

La tredicesima mensilità spetta a tutti i lavoratori dipendenti, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, sia pubblici che privati. Spetta anche ai lavoratori domestici (colf, badanti, baby sitter) e ai pensionati.

Non spetta invece ai lavoratori parasubordinati, a quelli a progetto e ai lavoratori autonomi. E nemmeno ai percettori di assegno di accompagnamento. Spetta anche a chi percepisce una pensione di reversibilità.

La tredicesima viene tassata come tutte le altre mensilità ma senza detrazioni, il che tendenzialmente comporta un prelievo fiscale un po’ più alto rispetto a quelle delle altre mensilità.

COME È TASSATA LA TREDICESIMA?

La tredicesima è, al pari della retribuzione, soggetta a:

  • trattenute per contributi previdenziali ed assistenziali a carico del lavoratore;
  • trattenute fiscali a titolo di Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (Irpef).

Sulla tredicesima, riconosciuta e versata nel mese di dicembre ai lavoratori dipendenti (sulla base delle previsioni dei diversi contratti di lavoro applicati) e ai pensionati, quindi si versa l’IRPEF in base allo scaglione di reddito ed anche le trattenute previdenziali.

Semplificando molto, la 13esima si calcola nel seguente modo: un 12esimo dello stipendio per ogni mensilità lavorata nell’anno (retribuzione lorda mensile * numero di mesi lavorati) al netto delle ritenute fiscali e previdenziali.

Inoltre, sulla mensilità aggiuntiva devono essere calcolati:

I contributi previdenziali ed assistenziali a carico azienda, versati da quest’ultima all’Inps con modello F24, insieme ai contributi carico dipendente, trattenuti in busta paga;

I premi dovuti all’Inail (sempre con modello F24) da determinare in sede di autoliquidazione annuale.

Da notare infine che la tredicesima concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini fiscali del percipiente.

Add Your Comment