Prot. N. 21 del 30 marzo 2021
- Al Segretario Generale dell’Unione Sindacale Territoriale Cisl della provincia di Salerno
- Ai Segretari Provinciali delle categorie Cisl
del Pubblico Impiego della provincia di Salerno
- Al Direttore del Patronato Inas – Cisl della provincia di Salerno
- p.c. Alla Federazione Regionale FNP-CISL- Napoli
LORO SEDI
Oggetto: Tutela lavoratori del pubblico impiego prossimi alla pensione e neopensionati
Care amiche, cari amici,
già a partire dal febbraio 2020, come Federazione Nazionale Pensionati della provincia di Salerno, in collaborazione con il Segretario Generale dell’Unione, il Direttore dell’INAS e il Segretario provinciale della Federazione Funzioni Locali, abbiamo avviato un‘attività a tutela dei pensionandi del Pubblico Impiego della provincia di Salerno denominata “obiettivo erogazione della pensione dal primo mese” volta ad evitare che tra l’ultimo stipendio e la corresponsione della prima mensilità della pensione non si determinino periodi in cui il neopensionato non usufruisca né di stipendio, né di pensione, con conseguenti evidenti difficoltà personali e familiari. Su tali problematiche in data 18 febbraio 2020 abbiamo tenuto un primo proficuo incontro con il direttore dell’Inps di Salerno.
Nel proseguire e sviluppare tale iniziativa di tutela, abbiamo:
1. individuato tre tematiche sulle quali, in tale campo, puntare particolare attenzione alla nostra iniziativa;
2. definiti i soggetti con i quali collaborare e/interloquire;
3. ipotizzato le iniziative e le metodiche per identificare e contattare i pensionandi e i neopensionati necessitanti di un’azione di tutela in tali ambiti.
Di seguito l’illustrazione dei contenuti analitici dei tre suddetti punti:
1. LE TRE TEMATICHE OGGETTO DELLA NOSTRA INIZIATIVA
Le tre principali tematiche di questa nostra iniziativa sindacale specifica sono quelle di seguito elencate:
A. Effettiva corresponsione della pensione già dal primo mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
B. Applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali di lavoro stipulati dopo il pensionamento, ma con vigenza nel periodo antecedente alla collocazione in quiescenza, con conseguente obbligo di erogazione degli arretrati spettanti.
C. Effetti dei nuovi contratti e dei relativi trattamenti economici nei confronti del personale cessato dal servizio nel periodo di vigenza del nuovo CCNL, ai fini della rideterminazione del trattamento di quiescenza e degli effetti dell’indennità premio di fine servizio, del trattamento di fine rapporto o di trattamenti equipollenti comunque denominati.
Analizziamole sinteticamente di seguito.
A. Effettiva corresponsione della pensione già dal primo mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro
In effetti ciò non sempre si verifica dando luogo all’incresciosa casistica circa il ritardo nell’erogazione della prima mensilità della pensione, con il determinarsi di un periodo spiacevole, in quanto privo sia di retribuzione che di trattamento previdenziale. Ciò raramente si verifica per colpa del lavoratore, in diversi casi per criticità dell’INPS, ma più spesso per responsabilità del datore di lavoro pubblico, a causa di carenza di personale o per organizzazione inadeguata o per mancata attività di formazione e aggiornamento di professionalità adeguate all’interno delle Amministrazioni.
Tali casi si verificano soprattutto negli Enti Locali, nella Sanità e nel settore Scuola, sia a causa di passaggi tra diverse Amministrazioni, sia, soprattutto, di trasferimento della propria posizione assicurativa previdenziale da un Istituto all’altro (INPDAP, INPS etc.) o da una sede territoriale all’altra.
Al fine di evitare il determinarsi di tali incresciose situazioni risulta opportuno richiamare le disposizioni dettate in proposito dall’INPS con Circolare n. 54 del 22/03/2016 che di seguito sinteticamente si riportano per la parte di interesse.
“2. Presentazione della domanda di pensione. La domanda di liquidazione del trattamento di pensione trasmessa in via telematica direttamente dall’interessato oppure per il tramite del patronato è l’evento che segna l’avvio del procedimento. Per consentire di erogare la pensione alla decorrenza prestabilita, superando gli eventuali problemi di allineamento delle posizioni assicurative, la domanda dovrà essere presentata almeno 6 mesi prima della data di collocamento a riposo e consegnata in copia all’Ente datore di lavoro, il quale non dovrà più trasmettere il modello PA04, ma intervenire per l’aggiornamento della posizione assicurativa con le modalità illustrate al successivo paragrafo 4”.
“ 4. Verifica delle posizioni assicurative a cura dei datori di lavoro … L’Ente datore di lavoro, ricevuta la copia della domanda, avvierà autonomamente la verifica della regolarità delle denunce contributive,… tramite la funzione, messa a disposizione dall’Istituto, denominata <visualizzazione denunce contributive>. Nel caso in cui, in sede di verifica della posizione assicurativa dei propri dipendenti, si ravvisino periodi di servizio e/o retribuzioni mancanti o incompleti, a causa di denunce omesse o non caricate, perché non formalmente corrette, l’eventuale implementazione/correzione dovrà essere effettuata con le modalità descritte al paragrafo 2 della circolare del 29 gennaio 2016 n.12. A seguito dell’invio della richiesta da parte della sede dell’Inps, il datore di lavoro potrà effettuare l’inserimento dei dati di <ultimo miglio> e dell’anticipo della Dma.”
B. Applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali di lavoro stipulati dopo il pensionamento ma con vigenza nel periodo antecedente alla collocazione in quiescenza con conseguente obbligo di erogazione degli arretrati spettanti.
Di norma le Amministrazioni, nei termini dei trenta giorni dalla data di stipulazione del nuovo CCNL di categoria, di comparto, di area, su iniziativa propria, più spesso su iniziativa e richiesta delle RSU e delle Federazioni di categoria, corrispondono gli arretrati dovuti al personale in servizio, ma non sempre anche a quello cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del nuovo contratto, sottoscritto però in data successiva al collocamento in quiescenza, e quindi con effetti retroattivi sia nei confronti dei dipendenti ancora in servizio, che di quelli nel frattempo cessati. Ciò si verifica per disattenzione degli uffici addetti al trattamento economico e giuridico del personale, perché le stesse organizzazioni sindacali danno per scontato che gli arretrati siano corrisposti a tutti, quindi anche ai cessati aventi diritto e perché casomai il dipendente interessato, ormai fuori dal posto di lavoro, lontano dalle dinamiche sindacali in Azienda, non sa neanche che il nuovo CCNL è stato sottoscritto, o con quale vigenza, o ancora non sa di esserne anch’egli destinatario ancorché ormai pensionato. D’altro canto, senza responsabilità di alcuno, il lavoratore interessato, ormai pensionato, rischia di non godere né della tutela della Categoria di appartenenza, in quanto non più “visibile” nel luogo di lavoro, né della Federazione dei pensionati che, di norma, non interviene su di un aspetto della tutela afferente al rapporto di lavoro precedente e sottostante al momento della collocazione in quiescenza.
C. Effetti dei nuovi contratti e dei relativi trattamenti economici nei confronti del personale cessato dal servizio nel periodo di vigenza del nuovo CCNL, ai fini della rideterminazione del trattamento di quiescenza e degli effetti dell’indennità premio di fine servizio, del trattamento di fine rapporto o di trattamenti equipollenti comunque denominati.
Com è noto dette norme sono contenute in tutti i CCNL di comparto e della Dirigenza. Anche in merito a tutto ciò è opportuno richiamare le disposizioni dettate in proposito dall’INPS con Circolare n. 26 del 13/02/2019 che di seguito sinteticamente si riportano per la parte di interesse.
“5. Riliquidazioni delle pensioni per tutte le Casse pensioni pubbliche (CTPS, CPDEL, CPS, CPI e CPUG)
Diversamente dalle prime liquidazioni, la competenza alla riliquidazione della pensione, è attribuita alla struttura territoriale che ha in carico la partita di pensione, corrispondente alla provincia in cui i pensionati risiedono …. Gli Enti datori di lavoro, pertanto, per comunicare le informazioni necessarie alla riliquidazione dei trattamenti di pensione, anche e soprattutto in occasione dell’applicazione dei recenti rinnovi contrattuali, dovranno prendere in carico la posizione assicurativa ed effettuare l’inserimento di un nuovo <ultimo miglio> (senza sovrascrivere il precedente) con gli incrementi stipendiali spettanti alla data di cessazione dal servizio, compilando altresì la sezione dei “Miglioramenti contrattuali” con gli importi relativi alle scadenze contrattuali future. Dell’avvenuto aggiornamento delle posizioni dei propri dipendenti gli Enti datori di lavoro dovranno dare puntuale comunicazione alla Struttura dell’Istituto competente. …Si chiarisce infine che in ogni caso la riliquidazione della pensione sarà comunque subordinata all’invio da parte degli Enti, o di MEF NOIPA per le Amministrazioni di competenza, delle denunce contributive (quadro V1, causale 1, della Lista-PosPa) conseguenti alla corresponsione degli emolumenti arretrati.
6. Istruzioni ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio. Nel rinviare ad un successivo messaggio le istruzioni relative al trattamento di fine servizio, si rammenta che tutte le Amministrazioni pubbliche iscritte all’Inps ai fini del trattamento di fine servizio devono procedere alla sistemazione delle posizioni assicurative dei propri dipendenti, nei termini e secondo le modalità indicate dalla presente circolare, anche per quel che riguarda l’iscrizione alle casse previdenziali ex Enpas e ex Inadel. … Eventuali periodi di servizio privi di cassa e/o di regime non saranno valutati ai fini del calcolo del trattamento di fine servizio.”
2. I SOGGETTI E GLI INTERLOCUTORI DELL’INIZIATIVA
A. L’INAS CISL. Il patronato, insieme alla Federazione Nazionale Pensionati, costituisce il principale soggetto attuatore, disponendo delle professionalità tecniche, delle banche dati, dei programmi operativi ed interloquendo in via istituzionale e continuativa con gli Istituti Previdenziali.
B. Le singole categorie CISL del Pubblico Impiego. Con esse è opportuno avere un rapporto di collaborazione e confronto preventivi per conoscere eventuali problematiche peculiari, come, per esempio nel caso della Scuola, per acquisire informazioni circa “lo stato dell’arte” nel territorio, per definire, all’occorrenza, modalità specifiche di intervento, per valutare l’opportunità di interventi congiunti volti alla tutela dei lavoratori interessati e, nello stesso tempo, in grado di favorire l’attività di proselitismo ad ambedue le categorie.
C. L’Unione Sindacale Provinciale CISL che fin dall’inizio, nel febbraio 2020, avendo colto la delicatezza della problematica sociale circa il rischio di lasciare le famiglie dei lavoratori privi di retribuzione e/o di assegno pensionistico mensile, non ha fatto mancare il proprio sostegno anche nel favorire il coinvolgimento delle categorie interessate, sia nel favorire e promuovere il confronto con i Vertici provinciali dell’Inps.
D. Le Amministrazioni Pubbliche. L’approccio iniziale con questi interlocutori necessari deve essere di massima apertura e collaborazione, nel senso di voler concorrere al buon andamento anche nei confronti del ”cliente interno”: quindi la possibilità di essere informati e rassicurati che non vi siano criticità nel porre in essere tutti gli adempimenti di competenza illustrati nel precedente punto 1. Ciò in concreto può significare chiedere informazioni a mezzo di interlocuzioni epistolari, oppure attraverso incontri. Nel caso invece di criticità evidenziate da dipendenti o da rappresentanti sindacali potrà essere opportuno segnalare ai Vertici Aziendali amministrativi le problematiche e, se del caso, indicare le ipotesi di soluzioni quali, ad esempio: attività di formazione ed aggiornamento presso le sedi Inps, il ricorso ad aziende e/o consulenti specializzati in grado di smaltire l’eventuale arretrato e, nel contempo, formare il personale in affiancamento. Nel caso di inerzia o di ulteriore inadempimento, investire i Vertici politici e gli Organi di controllo.
E. L’INPS. L’Istituto previdenziale costituisce l’altro interlocutore privilegiato con il quale collaborare proficuamente per diversi motivi: ha un monitoraggio costantemente aggiornato circa l’attività e gli adempimenti degli Enti datori di lavoro in materia di aggiornamento delle posizioni assicurative dei propri dipendenti; in caso di inadempimenti da parte degli Enti datori di lavoro, anche su segnalazione scritta da parte della FNP CISL di Salerno può, a sua volta, sollecitare l’attuazione di quanto di competenza delle Amministrazioni interessate, provvedendo, all’occorrenza, anche a metterle in mora; infine, allorché l’inerzia o la criticità dovesse risultare interna ad uffici o strutture organizzative dell’Inps stessa, si darebbe la possibilità ai Vertici competenti dell’Istituto, di intervenire, in tempi congrui, nei modi più adeguati, per rimuovere e risolvere le problematiche ostacolanti e/o bloccanti.
3. IL RAPPORTO CON I LAVORATORI DESTINATARI DELLA TUTELA: METODICHE DI INDIVIDUAZIONE E FORME DI ASSISTENZA
A. L’individuazione. In primo luogo si potrebbe partire dagli archivi dell’INAS di Salerno per individuare i lavoratori posti in quiescenza nel periodo di vigenza del CCNL sottoscritto effettivamente in data successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, già assistiti dal nostro patronato per la pratica di pensionamento. In secondo luogo su indicazione delle categorie che certamente conoscono i nominativi di coloro che non sono stati più censiti tra i loro iscritti perché andati in pensione nell’arco temporale di cui trattasi. Quindi ricerche su basi anagrafiche. Infine per iniziativa spontanea del lavoratore venuto a conoscenza di questa iniziativa della CISL di Salerno o attraverso la categoria, per esempio tramite l’informazione ricevuta dalle nostre SAS o dai nostri componenti nelle RSU o nel corso di assemblee degli iscritti sui posti di lavoro, o attraverso l’attività promozionale dell’iniziativa da svolgersi sui nostri siti web o sui mass media.
B. L’attività svolta direttamente dalla FNP-CISL nelle proprie sedi.
Quella relativa alla lettera A. del punto 1.: cioè il pagamento delle spettanze arretrate non effettuato né per iniziativa diretta dell’Amministrazione di appartenenza, né su richiesta della categoria. Il neopensionato, non più iscritto ed iscrivibile alla categoria titolare della contrattazione nel comparto di appartenenza dell’’Amministrazione di provenienza in quanto cessato, tra la tutela cui ha diritto in quanto iscritto alla FNP CISL di Salerno, vi sarebbe anche quella relativa alla richiesta del pagamento degli arretrati dovuti a seguito della sottoscrizione dei nuovi CCNL: richiesta attivabile solo dopo l’iscrizione alla categoria, in quanto atto legittimante alla rappresentanza. E, in caso di inerzia o di insolvenza da parte dell’ex Datore di lavoro pubblico, o si chiederà il sostegno della vecchia categoria di appartenenza per sollecitare la conclusione positiva della vicenda o si trasmetterà la pratica direttamente all’Ufficio Legale della CISL per la conseguente azione esecutiva, previa messa in mora.
C. L’attività da svolgersi presso la sede INAS CISL di Salerno.
Presso la sede del patronato Cisl si dovrebbero svolgere tutte le restanti attività: individuazione dei destinatari della tutela; avvio del rapporto diretto con gli stessi a mezzo di contatto telefonico e invito presso la sede per un colloquio e per la fissazione dell’esame tecnico della pratica onde verificare se L’Ente pubblico, suo ex datore di lavoro, abbia aggiornato la posizione assicurativa, in modo tale da consentire all’INPS di riliquidare il trattamento di quiescenza e l’indennità premio di fine servizio; incontro per l’esame tecnico o successivo allo stesso per sottoscrivere l’incarico all’INAS e l’iscrizione, se non già in essere, alla FNP CISL; espletamento della pratica sia verso l’Amministrazione di provenienza che verso la stessa INPS; ultimo colloquio per verificare e dare atto dell’avvenuto corretto aggiornamento dei trattamenti previdenziali di cui trattasi. Nel corso di tali attività sarà assicurata presso la sede INAS CISL di Salerno, nei modi e nelle forme che saranno successivamente rese note, di un iscritto della FNP CISL Salerno che collaborerà nell’espletamento di dette attività con il patronato.
In conclusione si rende noto che, per conto della FNP CISL di Salerno, seguirà e coordinerà detta attività rivolta espressamente verso i pensionandi e i pensionati del pubblico impiego, l’amico CIRO ROMANIELLO, che già ha avviato un’attività di collaborazione con l’INAS, a titolo di volontariato totalmente gratuito, e che ha redatto la presente nota in collaborazione e su incarico del Segretario Generale della FNP CISL.
Il Segretario Generale
Giovanni Cantalupo