Roma, 15 gennaio 2021
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Loro Sedi
Circolare n. 33/RM-MC/cmp
Oggetto: Decreto Legge 14 gennaio 2021 n. 2
Carissime/i
in G.U. n. 10 del 14 gennaio 2021 è stato pubblicato il Decreto Legge 14 gennaio 2021
n. 2, contenente ulteriori misure per evitare la diffusione del virus.
Il Decreto, vigente dal 14 gennaio 2021, sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge. Esso proroga, fino al 30 aprile 2021, lo stato d’emergenza.
Conferma, inoltre, fino al 15 febbraio 2021, il divieto, già in vigore, di ogni
spostamento tra Regioni o Province autonome diverse, con l’eccezione di quelli
motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
Per gli Spostamenti verso altre abitazioni, dal 16 gennaio 2021 e fino al 5 marzo
2021, sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

  • è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata
    abitata, tra le 5.00 e le ore 22.00, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già
    conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si
    spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di
    14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone
    disabili o non autosufficienti che con loro convivono. Tale spostamento può avvenire
    all’interno della stessa Regione, in area gialla, e all’interno dello stesso Comune, in
    area arancione e in area rossa, fatto salvo quanto previsto per gli spostamenti dai
    Comuni fino a 5.000 abitanti;
    -qualora la mobilità sia limitata all’ambito territoriale comunale, sono comunque
    consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti
    e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in
    ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
    Il Decreto istituisce una cosiddetta area “bianca”, nella quale si collocano le Regioni
    con uno scenario di “tipo 1”, un livello di rischio “basso” e una incidenza dei contagi,
    per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti. In area
    “bianca” non si applicano le misure restrittive previste dai decreti del Presidente del
    Consiglio dei ministri (DPCM) per le aree gialle, arancioni e rosse ma le attività si
    svolgono secondo specifici protocolli. Nelle medesime aree possono comunque essere adottate, con DPCM, specifiche misure restrittive in relazione a determinate
    attività particolarmente rilevanti dal punto di vista epidemiologico
    La violazione delle disposizioni previste dal decreto è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000. Se il
    mancato rispetto delle misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo la sanzione
    prevista è aumentata fino a un terzo (art. 4 dl n. 19/2020).
    Il Decreto prevede anche l’Istituzione di una piattaforma informativa nazionale sul
    Piano vaccini, idonea ad agevolare, sulla base dei fabbisogni rilevati, le attività di
    distribuzione sul territorio nazionale delle dosi vaccinali, dei dispositivi e degli altri
    materiali di supporto alla somministrazione, e il relativo tracciamento. Inoltre, su
    istanza della Regione o Provincia autonoma interessata, la piattaforma nazionale
    esegue, in sussidiarietà, le operazioni di prenotazione delle vaccinazioni, di
    registrazione delle somministrazioni dei vaccini e di certificazione delle stesse,
    nonché le operazioni di trasmissione dei dati al Ministero della Salute.
    Le operazioni di predisposizione e gestione della piattaforma sono affidate al
    Commissario straordinario, il quale si raccorda con il Ministro della Salute, il Ministro
    per gli Affari regionali e le Autonomie, i soggetti operanti nel servizio Sanitario
    nazionale, l’Agenzia Italiana del farmaco e l’Istituto Superiore della Sanità.
    Il Decreto prevede, infine, disposizioni in merito alle elezioni suppletive per i seggi
    della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il 28
    febbraio 2021, le quali si svolgeranno entro il 20 maggio 2021.
    Infine, anche le elezioni dei Comuni i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell’articolo
    143 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, già indette per le
    date del 22 e 23 novembre 2020, sono rinviate e si svolgeranno entro il 20 maggio
    2021.
    I permessi di soggiorno in scadenza entro il 30 aprile 2021 sono prorogati alla
    medesima data.
    Alleghiamo il Decreto Legge 14 gennaio 2021 n. 2.
    Fraterni Saluti.
    Il Segretario Generale
    Piero Ragazzini

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